Un recente orientamento della Suprema Corte ribadisce che i risultati dell’etilometro non sono intoccabili: si può contestare l’alcoltest, purché con argomenti specifici e documentati.
Negli ultimi tempi, la Cassazione ha rimarcato un principio fondamentale per chi guida: l’alcoltest si può contestare. Non è un totem, non è “infallibile” per definizione; è uno strumento tecnico, e come tale è soggetto a regole di utilizzo, controlli periodici e protocolli.
Se queste condizioni non vengono rispettate, l’automobilista ha il diritto di sollevare dubbi e di far valere le proprie ragioni in sede amministrativa o penale, a seconda della contestazione. La notizia, rilanciata dalle cronache giudiziarie, interessa una platea vasta di cittadini, perché l’accertamento del tasso alcolemico è tra i controlli più diffusi sulle nostre strade e comporta conseguenze pesanti sul piano delle sanzioni, della patente e, nei casi più gravi, anche della fedina penale.
Curiosità: l’etilometro misura l’alcol nell’aria alveolare, quella che proviene in profondità dai polmoni e riflette in modo più fedele il livello di etanolo nel sangue. Per limitare le interferenze superficiali (collutori alcolici, liquori appena ingeriti, residui nel cavo orale) i protocolli prevedono due prove a distanza di alcuni minuti, con un intervallo minimo che consente di “pulire” la bocca e ottenere un dato più stabile. Lo strumento, inoltre, deve essere omologato, calibrato e mantenuto secondo specifiche tecniche: come una bilancia di precisione, se non è ritarato periodicamente, può deviare. Un altro aspetto poco noto è la tolleranza: le letture includono margini di errore e arrotondamenti, elementi che possono incidere sensibilmente quando si è a ridosso delle soglie previste dal Codice della strada.
La Cassazione, in più occasioni, ha chiarito che l’automobilista non è chiamato a una “fede cieca” nel numero stampato dal dispositivo. Può chiedere che vengano rispettate tutte le garanzie di legge: la doppia misurazione, la corretta redazione del verbale con l’indicazione di modello e matricola dell’apparecchio, il rispetto dei tempi tra una prova e l’altra, la disponibilità della documentazione di omologazione e delle verifiche periodiche. Se questi tasselli mancano o risultano carenti, si apre lo spazio per una contestazione puntuale. Non si tratta di cavilli: la logica è quella della tracciabilità, la stessa che si applica in laboratorio quando si vuole essere certi dell’affidabilità di un test.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato anche dalla stampa specializzata, il diritto di contestare l’alcoltest è effettivo ma richiede precisione: non basta affermare in modo generico che “l’etilometro poteva essere difettoso”. Occorre indicare elementi concreti che mettano in discussione l’attendibilità della rilevazione.
In pratica, il guidatore, anche tramite il proprio difensore, può chiedere e utilizzare in giudizio la prova dell’omologazione del dispositivo utilizzato, l’evidenza della taratura e delle verifiche periodiche eseguite secondo le scadenze prescritte, il verbale completo con l’indicazione della doppia prova, delle due letture e dell’intervallo temporale tra di esse, eventuali circostanze che possano avere alterato il risultato (ad esempio uso immediatamente precedente di prodotti alcolici per l’igiene orale, rigurgito, vomito, assunzione molto recente di bevande alcoliche), da valutare in relazione ai protocolli operativi.
La Cassazione sottolinea che una contestazione specifica può spostare l’attenzione del giudice sulla “catena di affidabilità” del dato: se emergono lacune, l’accertamento perde gran parte della sua forza persuasiva. In alcune decisioni è stato rilevato che, a fronte di deduzioni puntuali della difesa, è necessario che l’amministrazione o l’accusa producano la documentazione tecnica idonea a dimostrare che lo strumento funzionava correttamente e che la procedura è stata rispettata. Non è sufficiente, quindi, la mera stampa del valore: servono contesto, tracciabilità e conformità ai protocolli.
È importante anche la forma: la richiesta di annotare sul verbale eventuali osservazioni del conducente, la domanda di visionare i riferimenti del dispositivo e di conoscere l’orario esatto delle prove sono passi che possono rivelarsi decisivi a posteriori. La doppia misurazione, con scarto contenuto e intervallo adeguato, non è un dettaglio burocratico; è una garanzia tecnica progettata proprio per ridurre gli errori. Anche il margine di tolleranza applicato nelle letture e negli arrotondamenti deve essere chiaro e documentato, specie quando il valore si colloca a cavallo di una soglia sanzionatoria.
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