Passeggero in auto con conducente ubriaco: ora il risarcimento dipende da cosa sapeva. Scopri come cambia la normativa e cosa significa per i diritti
La Cassazione (sentenza 21896/2025) detta un principio destinato a incidere sui risarcimenti: chi sale consapevolmente a bordo con un conducente in stato di ebbrezza è corresponsabile e vede ridotto l’indennizzo. Decisiva la prova della conoscenza o riconoscibilità dello stato di alterazione.

Una serata tra amici, qualche drink di troppo, la sottovalutazione dei rischi e poi il rientro in auto. È uno schema purtroppo noto che, d’ora in poi, avrà un peso ancora più netto nella ripartizione delle responsabilità. Con la sentenza 21896/2025, depositata il 30 luglio 2025, la Corte di Cassazione ha fissato un principio di diritto che orienterà le controversie sul risarcimento dei danni al passeggero: se questi accetta volontariamente di viaggiare con un conducente ubriaco, diventa corresponsabile dell’evento dannoso e il risarcimento a suo favore può essere ridotto in misura proporzionale.
La vera discriminante diventa la consapevolezza, effettiva o ragionevolmente esigibile, dello stato di ebbrezza del guidatore.
La novità: conta se il passeggero lo sapeva (o doveva saperlo)
La pronuncia matura all’esito di una tragedia stradale con esito mortale per il passeggero. Già la Corte d’Appello aveva applicato una riduzione del 30% del risarcimento per la perdita del rapporto parentale, ritenendo la vittima corresponsabile: il conducente guidava con un tasso alcolemico di 1,89 g/l, ben oltre il limite di 0,5 g/l, e il trasportato aveva trascorso l’intera serata con lui.

Secondo i giudici, in un simile contesto era “impossibile” non percepire lo stato di alterazione. Respinta anche la tesi difensiva che escludeva il concorso di colpa per assenza di “cooperazione attiva”: la Cassazione ricorda che la cooperazione colposa non richiede un apporto materiale alla causazione dell’incidente, essendo sufficiente l’accettazione consapevole di un rischio grave e manifesto.
Il cuore della decisione sta nel collegare l’articolo 1227, comma 1, del Codice civile – che riduce il risarcimento quando il danneggiato ha concorso a cagionare il danno – al principio costituzionale di solidarietà di cui all’articolo 2 della Costituzione: ciascuno deve rispondere delle conseguenze delle proprie scelte quando si espone volontariamente a un pericolo evidente.
Da qui la valorizzazione della consapevolezza del passeggero, che può essere provata in positivo (ad esempio, serata insieme, evidenti segni di ebbrezza) o desunta da circostanze oggettive che rendevano la condizione del conducente riconoscibile da chiunque medio diligente.
La Cassazione si pone nel solco di precedenti che da tempo inquadrano la cooperazione colposa del trasportato quando la messa in circolazione di un veicolo in condizioni d’insicurezza dipende anche dalla sua condotta: tra gli altri, Cass. 11095/2020, 8443/2019, 23804/2024.
Il principio non introduce automatismi di esclusione del diritto al risarcimento, in linea con l’articolo 13 della direttiva 2009/103/CE e con la giurisprudenza nazionale (Cass. 24920/2024; Cass. 1386/2023): la riduzione è rimessa alla valutazione caso per caso del giudice di merito, che quantifica la percentuale in base agli elementi concreti.

Non è necessaria un’azione materiale del passeggero nell’innescare l’incidente. La cooperazione colposa si realizza quando egli accetta di viaggiare in condizioni palesemente contrarie alle regole di prudenza e sicurezza: come accade, ad esempio, a chi rifiuta di allacciare la cintura o sale in due su un ciclomotore omologato per una sola persona. In questi scenari la giurisprudenza già riconosce da tempo la riduzione del risarcimento.
Le clausole Rc auto non vengono “salvate” da automatismi: la compagnia deve liquidare il danno al terzo trasportato, seppur in misura eventualmente ridotta in funzione del concorso di colpa accertato. Resta il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato che abbia guidato in stato di ebbrezza, secondo l’articolo 144 del Codice delle assicurazioni. Per gli operatori del settore, la decisione rafforza la prassi di distinguere con più precisione tra responsabilità del conducente e condotta del passeggero, evitando sia negazioni generiche sia riconoscimenti integrali non giustificati.
Per chi siede sul sedile del passeggero, la scelta di salire con chi ha bevuto non è più neutra: può tradursi in una riduzione significativa del risarcimento. Per i giudici, il parametro decisivo è la consapevolezza o l’inevitabile conoscibilità dello stato di ebbrezza; per assicurazioni e avvocati, la conseguenza è un accertamento istruttorio più accurato su tempi, luoghi, comportamenti e segnali che precedono la partenza.