La NASpI non è sempre persa allo scadere dei famosi 68 giorni. In alcuni casi precisi il timer si ferma o riparte più tardi. E con i documenti giusti puoi ancora incassarla senza drammi economici. Ecco come funziona.
Diciamolo senza giri di parole: perdere la NASpI per una scadenza sfuggita è un incubo. Calendari confusi, motivazioni del licenziamento poco chiare, malattie che si sovrappongono alla fine del contratto… ed ecco che il termine dei 68 giorni sembra una ghigliottina.

Ma sei proprio sicuro che il tuo contatore non debba essere messo in pausa? La domanda giusta è: stai davvero prendendo in considerazione tutti gli eventi che, secondo INPS, ti allungano il tempo utile? Ecco come funziona davvero e i documenti per non perderla.
I documenti per non perdere la Naspi
La regola generale dice che hai 68 giorni dalla cessazione del rapporto per presentare la domanda di NASpI. Ma, e qui arriva la buona notizia, ci sono situazioni in cui quella finestra si dilata legalmente. Il problema di base nasce quando non riconosci subito l’evento che “sospende” o “sposta” il termine: e così, mentre ti organizzi, i giorni scorrono. Tipico esempio?

Contratto che finisce, parte una malattia certificata, ti concentri a guarire, poi scopri che il conteggio non è lineare. Oppure vieni licenziato per giusta causa, ti prendi qualche giorno per capire come muoverti, e non sai che la decorrenza del termine parte più avanti. Ma,così come chiarito dal portale INPS e dalle relative istruzioni: ci sono eventi che fanno “stop” o “reset” al conteggio dei 68 giorni. Se sei in congedo di maternità obbligatoria, il termine si interrompe e ricomincia alla fine dei 5 mesi. Se insorgono malattia o infortunio indennizzabili INPS entro i 68 giorni dalla fine del lavoro, il timer è prorogato per tutta la durata dell’evento.
Se la malattia o l’infortunio sono iniziati mentre lavoravi e continuano oltre la cessazione, i 68 giorni partono solo quando finisce l’indennizzo. Se hai ricevuto un’indennità di mancato preavviso, i 68 giorni cominciano alla fine di quell’indennità. E se sei stato licenziato per giusta causa, la decorrenza del termine parte dal 31° giorno successivo alla cessazione. In tutte queste situazioni, il messaggio è semplice: il termine si sospende o si sposta in base all’evento. Risultato? Hai più tempo per presentare la domanda senza perdere il diritto.
Per gestire bene la pratica, la chiave è dimostrare in modo ordinato ciò che ti spetta. Serve dimostrare l’evento che “stoppa” il calendario e collegarlo alla cessazione del rapporto. Non si tratta di produrre montagne di carte, ma di avere pronte le evidenze giuste. Nella pratica, l’INPS si aspetta che tu inserisca in domanda, o comunque renda disponibili, i riferimenti agli eventi che cambiano le scadenze. E qui molti cascano: raccontano il fatto a voce, ma non allegano o non citano i documenti corretti.
In genere bastano poche cose ma precise. Ti servono l’accesso digitale per la presentazione (meglio SPID, va bene anche CIE o CNS) e l’IBAN intestato o cointestato per l’accredito. Devi avere a portata di mano la lettera di licenziamento o il documento che attesta la cessazione e la motivazione (utile per distinguere la giusta causa). Se c’è stata indennità di mancato preavviso, procurati il prospetto o la comunicazione del datore che ne indica l’importo e il periodo coperto. Per i periodi di malattia servono i certificati telematici registrati su INPS con i relativi numeri di protocollo, mentre per infortunio vale la documentazione INAIL/INPS di indennizzabilità.
Per il congedo di maternità obbligatoria, l’INPS ha già le comunicazioni, ma avere ricevute e date del periodo aiuta a far quadrare il calendario. Facoltativi ma utili, in caso di dubbi: ultime buste paga e Certificazione Unica, per allineare dati anagrafici e contributivi. Se presenti tramite patronato, consegna tutto: velocizzano il controllo e riducono gli incagli.
Attenzione a un dettaglio che molti sottovalutano: la domanda NASpI si presenta online sul sito INPS oppure tramite patronato. Non aspettare che “qualcuno ti chiami”: l’iniziativa è tua. E ricordati che, fuori dai casi di sospensione/proroga, il termine resta tassativo a 68 giorni dalla cessazione.





