TFR e NASPI anticipata: si può optare per la tassazione ordinaria o separata?

TFR e NASPI anticipata? Diventa importante capire se si può optare per la tassazione ordinaria o separata, andiamo ad approfondire tutto.

La gestione fiscale alla fine di un rapporto di lavoro solleva interrogativi complessi. Tra TFR, indennità sostitutiva del preavviso, indennità aggiuntive, incentivi e, in alcuni casi, la NASpI anticipata per chi inizia un’attività autonoma, emerge una domanda cruciale: è possibile scegliere tra tassazione ordinaria o separata? In altre parole, il contribuente ha la possibilità di influenzare l’entità dell’imposta o è vincolato da un regime fiscale predeterminato?

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TFR e NASPI anticipata: si può optare per la tassazione ordinaria o separata? (uspms.it)

Questa questione non è puramente teorica: a seconda del regime fiscale applicato, possono derivarne impatti significativi. La tassazione ordinaria aggrega l’importo ricevuto agli altri redditi dell’anno, applicando gli scaglioni IRPEF in base al reddito totale. La tassazione separata, invece, è pensata per redditi “una tantum” legati a eventi specifici, come la cessazione del rapporto di lavoro, e mira a neutralizzare gli effetti distorsivi del cumulo in un unico anno. Ma quale regime si applica a TFR e NASpI anticipata? E soprattutto, è possibile “scegliere” il regime per ciascun elemento, modulando l’onere fiscale?

Il contesto normativo è complesso. Il Codice civile e il TUIR stabiliscono le regole per il calcolo delle indennità e definiscono i casi di tassazione separata per le somme percepite a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. La giurisprudenza ha ulteriormente chiarito la qualificazione fiscale di alcune indennità di fine servizio. Per quanto riguarda la NASpI anticipata, erogata dall’INPS in un’unica soluzione, essa segue regole fiscali specifiche.

Anche il ruolo dei sostituti d’imposta, come il datore di lavoro per TFR e indennità connesse e l’INPS per la NASpI, è rilevante. Le ritenute e i calcoli effettuati possono richiedere conguagli in dichiarazione dei redditi. Ma persiste il dubbio: esiste realmente la possibilità di scegliere tra regime ordinario e separato?

Come si applicano i regimi: TFR, indennità collegate e NASpI anticipata

L’indennità sostitutiva del preavviso è regolata dall’art. 2121 c.c. e soggetta a tassazione separata secondo il TUIR, senza possibilità di optare per la tassazione ordinaria. L’imposta viene calcolata separatamente, evitando variazioni di aliquota dovute al cumulo in un solo anno.

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Come si applicano i regimi: TFR, indennità collegate e NASpI anticipata (uspms.it)

Il TFR e le indennità aggiuntive di fine servizio sono soggetti a tassazione separata, come stabilito dalla giurisprudenza di Cassazione. Questo regime è obbligatorio e non prevede la possibilità di scegliere la tassazione ordinaria. L’importo imponibile viene determinato secondo specifiche regole, senza lasciare spazio a opzioni alternative per il contribuente.

La NASpI anticipata, al contrario, è soggetta a tassazione ordinaria IRPEF. L’INPS applica la ritenuta in base agli scaglioni vigenti e il contribuente include l’importo lordo nel reddito complessivo, con possibile conguaglio a debito o a credito. Non è prevista la possibilità di optare per la tassazione separata.

La risposta è chiara: no, non esiste una libera opzione. Il regime fiscale di ciascun elemento è determinato per natura e non per scelta del contribuente. Quando la legge prevede la tassazione separata, questa è obbligatoria; analogamente, quando prevede la tassazione ordinaria, non è possibile richiedere la separata. Ogni componente segue il proprio regime, indipendentemente dalle preferenze individuali.

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