Decertificazione

Regolamento in materia di rimborso dei costi di riproduzione, per il rilascio di copie e diritti di ricerca di atti e documenti, richiesti a seguito dell’esercizio del diritto di accesso nell’ambito dei procedimenti di competenza del MIUR

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L'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di Stabilità 2012)" introduce modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

  1. Dal 1 gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalle PA sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

    Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni. Le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più accettarli, né richiederli. Le amministrazioni che chiedono o accettano certificati dai cittadini violano i doveri d'ufficio.

     
  2. Acquisizione d'ufficio

    Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni, i dati e i documenti che sono in possesso delle pubbliche amministrazioni. Ai cittadini posso chiedere solo l'autocertificazione o i dati indispensabili ad acquisire d'ufficio le informazioni.

     
  3. I certificati devono riportare, a pena di nullità, la frase:"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Il rilascio di certificati privi di questa frase costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. Conseguentemente, le amministrazioni e i gestori non possono più accettarli né richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri d'ufficio ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 74, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.


Riferimenti normativi:

Legge n. 183 del 12 novembre 2011 art. 15

Direttiva n. 14 del 22 dicembre 2011 Detta disposizioni alle amministrazioni per l'attuazione delle nuove norme in materia di eliminazione dei certificati.

Circolare n.3 del 17 aprile 2012 Firmata dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Ministro dell'Interno, fornisce chiarimenti sull'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificazione, con riferimento ai certificati necessari nell'ambito dei procedimenti regolati dalla disciplina sull'immigrazione e quelli relativi alla cittadinanza.


Circolare n.5 del 23 maggio 2012 La circolare fornisce chiarimenti sull'ambito di applicazione dell'art. 40, comma 02, D.P.R. n. 445 del 2000. In particolare per i certificati rilasciati per l'estero e da presentare all'autorità giudiziaria.


Nota MIUR n. 1027 del 30 maggio 2012 Attuazione delle disposizioni in materia di certificazione e documenti di identità


Nota MIUR prot. 3364 del 7 dicembre 2012 Attuazione delle disposizioni in materia di certificazione e documenti di identità


Modulistica:
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (Art. 46 D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445);

Dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445);

Elenco dei principali documenti in esenzione dall'imposta di bollo (D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni).

Richiesta di accesso ai documenti amministrativi - ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni

Richiesta di verifica - Articolo 15, della legge 12 Novembre 2011 , n .183