Attenzione: in questo caso rischi di perdere l’assegno INPS e l’iscrizione al collocamento. I limiti NASpI e reddito 8500 euro.
Un numero sempre maggiore di beneficiari di NASpI si trova di fronte a dubbi sul rapporto tra indennità di disoccupazione, nuovi redditi da lavoro e iscrizione al collocamento mirato ai sensi della Legge 68/1999. Il nodo principale è il limite degli 8.500 euro annui per il lavoro dipendente (5.500 per il lavoro autonomo), utilizzato per verificare il mantenimento dello stato di disoccupazione e, di riflesso, la compatibilità con la prestazione INPS e con i percorsi di politica attiva gestiti dai Centri per l’Impiego.

Il tetto degli 8.500 euro non è una “franchigia” annuale assoluta e indistinta. È un parametro per valutare se un’attività lavorativa, iniziata dopo la perdita dell’occupazione e la presentazione della DID (dichiarazione di immediata disponibilità), sia marginale o tale da far venire meno lo stato di disoccupazione.
In altre parole, conta il reddito presunto riferito al periodo successivo all’inizio della NASpI o, comunque, successivo alla DID. I redditi maturati con rapporti conclusi prima della disoccupazione non si sommano per superare la soglia e non possono incidere né sul diritto all’indennità, né sull’iscrizione al collocamento mirato.
Quando la NASpI si riduce, quando si sospende, quando decade
Il quadro di riferimento è quello del D.Lgs. 22/2015 e della circolare INPS n. 94/2015. Se il beneficiario avvia un nuovo lavoro subordinato e il reddito annuo presunto non supera 8.500 euro, la NASpI non si perde: la prestazione prosegue ma viene ridotta in proporzione al reddito comunicato. Se invece il reddito presunto supera la soglia, si applica una diversa disciplina: in caso di contratto subordinato a termine di durata non superiore a sei mesi, la NASpI è sospesa per la durata del rapporto; se la durata supera i sei mesi o si tratta di assunzione a tempo indeterminato, la prestazione decade.

Per il lavoro autonomo o parasubordinato, la compatibilità si valuta con la soglia dei 5.500 euro. Anche qui, se il reddito presunto resta entro il limite, l’indennità è cumulabile con riduzione; oltre il limite, si profila la decadenza, salvo specifici casi di sospensione legati alla natura temporanea dell’attività. Elemento spesso trascurato, ma decisivo: ogni avvio di attività lavorativa durante la NASpI, così come ogni variazione del reddito presunto, va comunicato all’INPS entro 30 giorni, tramite il servizio NASpI-Com.
La mancata comunicazione può determinare la decadenza dalla prestazione o il recupero delle somme indebitamente percepite. Ai fini del calcolo della riduzione, l’INPS considera il reddito presunto sul periodo di lavoro e ridetermina l’indennità di conseguenza. È quindi essenziale indicare un reddito realistico e aggiornare la stima in caso di proroghe, aumenti orari o altri cambiamenti.
Sul versante del collocamento mirato ex Legge 68/1999, alcune prassi di territorio hanno creato confusione: non è corretto negare o sospendere l’iscrizione per superamento della soglia degli 8.500 euro calcolata sull’intero anno solare, includendo redditi pregressi. L’accesso al collocamento mirato spetta alle persone con disabilità disoccupate e immediatamente disponibili al lavoro.
Ciò che rileva è la condizione attuale di disoccupazione, non il reddito percepito prima della perdita del lavoro. Il limite degli 8.500 euro serve a verificare la compatibilità di eventuali attività successive alla DID con lo stato di disoccupazione; non è una barriera “anno su anno” che somma indiscriminatamente i redditi di periodi non omogenei.





