Chi ha un mutuo cointestato dovrebbe tenere a mente questo recente avviso dell’Agenzia delle Entrate: ecco le novità.
Acquistare casa rappresenta un traguardo importante che necessita di pianificazione, responsabilità e, non di rado, di sacrifici economici. Per numerose famiglie, optare per un mutuo cointestato emerge come la soluzione più accessibile. Questo tipo di finanziamento, intestato a due o più soggetti, solitamente partner o coniugi, permette di unire i redditi per accedere a condizioni di credito più vantaggiose.

La cointestazione è vista dalle banche come un modo per incrementare la capacità di rimborso del nucleo familiare, offrendo talvolta la possibilità di ottenere un importo maggiore di finanziamento o condizioni più favorevoli sul rapporto tra prestito e valore dell’immobile. Tuttavia, è fondamentale considerare che i cointestatari sono obbligati in solido, il che implica una responsabilità congiunta per l’intero debito nei confronti dell’istituto di credito. Ed ecco le novità.
Novità per chi ha un mutuo cointestato
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito un chiarimento di grande rilevanza per i titolari di un mutuo cointestato. È stato specificato che ogni cointestatario può beneficiare della detrazione fiscale solo sulla propria quota di interessi passivi, escludendo la possibilità di detrarre gli interessi sostenuti per conto di familiari fiscalmente a carico.

Tuttavia, esiste un’eccezione significativa per i coniugi: nel caso in cui il mutuo sia intestato a entrambi e riguardi l’acquisto dell’abitazione principale, e uno dei due coniugi sia fiscalmente a carico dell’altro, il coniuge che ha sostenuto l’intera spesa può fruire della detrazione per l’intero importo. Questa disposizione mira a non penalizzare le famiglie in cui un coniuge non genera reddito, permettendo all’altro di assorbire l’intero onere fiscale.
Per illustrare l’applicazione di questa regola, consideriamo alcuni casi tipici. Nel caso di due coniugi cointestatari che dividono equamente gli interessi del mutuo, ciascuno potrà detrarre solo la propria quota. Diversamente, se uno dei coniugi è a carico e l’altro copre l’intero esborso, quest’ultimo avrà la possibilità di detrarre anche la quota riferibile al coniuge a carico, rispettando il limite massimo annuo stabilito per gli interessi sulla prima casa.
Per i conviventi non coniugati, la situazione cambia: non essendo applicabile la regola del familiare a carico, ciascuno potrà detrarre solo la propria quota di interessi, a condizione di essere sia cointestatario del mutuo sia comproprietario dell’immobile. La detrazione per gli interessi del mutuo prima casa deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi, utilizzando il Modello 730 o il Redditi PF, nel quadro dedicato agli oneri e alle spese.
È cruciale conservare tutta la documentazione relativa, come l’attestazione degli interessi fornita dalla banca, l’atto di mutuo e di acquisto, eventuali certificazioni dello stato di famiglia e della condizione di familiare a carico, oltre alle prove dei pagamenti effettuati. In caso di surroga o rinegoziazione del mutuo, il diritto alla detrazione può continuare, a patto che rimangano invariati gli scopi e i requisiti dell’operazione e che non si superino i limiti previsti dalla normativa.
Chi sta valutando la cointestazione di un mutuo, dunque, deve tenere in considerazione non solo gli aspetti fiscali, ma anche quelli contrattuali e familiari.